Categoria: Diritto e Ambiente
martedì 8 marzo 2011
Onere probatorio esenzione TARSU
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 774
Rifiuti - Rifiuti speciali - TARSU - Determinazione della superficie tassabile - Presupposti per l’esenzione dalla TARSU - L’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione - Il diritto all'esenzione va provato dal contribuente - Potere dei Comuni di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale - Esclusione - Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993.
Grava sul contribuente l’onere della prova circa i presupposti per l'esenzione dalla TARSU.
L’art. 62, comma 3, D. Lgs. n. 507/1993 dispone che « Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti  speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.»
La Corte di Cassazione ha precisato che la norma in esame disciplinante l'esenzione da TARSU per i rifiuti speciali – dovendo escludersi che l'esenzione possa essere stata prevista anche per chi smaltisce rifiuti speciali in discariche abusive o nei cassonetti dei rifiuti urbani – deve essere interpretata nel senso che l'esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese.
Pertanto, l'onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, poiché le esenzioni, anche parziali, costituiscono eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cassazione n. 4766/2004).
Né questo può essere modificato da una delibera municipale. Con il Decreto Legislativo n. 507/1993, infatti, il legislatore ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le disposizioni per la concreta applicazione della tassa, ma non ha certo attribuito agli stessi il potere di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale.
 
Enrico Zaru

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